il Reiki dal punto di vista legislativo



Ultimo aggiornamento (domenica 29 giugno 2008 13:03)
Scritto da Giuseppe
lunedì 10 marzo 2008 18:00
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1709
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PELLEGRINO, ZANELLADisposizioni per la regolamentazione della figura professionale
di operatore di discipline olistiche per la salute
Presentata il 27 settembre 2006
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi 35
anni si e` sviluppato negli Stati Uniti e in
Europa un vasto movimento sociale e culturale
specificamente attinente alla nozione
stessa di « salute », che ha ampiamente
orientato l’attenzione dell’utenza verso
« nuovi saperi », nuove competenze e nuove
professionalita` relative a quest’ambito.
I nuovi saperi espressi possono essere
considerati nuovi solo se posti in relazione
all’attuale prevalente modello scientifico,
ma concretamente derivano da saperi
spesso antichissimi (a titolo di esempio la
medicina tradizionale cinese e sue derivazioni,
le cure con le piante, le tecniche a
mediazione corporea come lo shiatsu, eccetera),
oppure da saperi semplicemente
precedenti all’imporsi del modello scientifico
(a titolo di esempio la scoperta delle
diluizioni omeopatiche e le svariate filiazioni
da essa provenienti).
Tale complesso di filosofie, tecniche e
competenze si e` sviluppato in questi anni
in modo trasversale, influenzando mutuamente
le sue componenti, traendo spunti
di sviluppo ulteriore dal confronto con il
modello scientifico e producendo per reazione
ulteriori nuove competenze e professionalita`.
Contemporaneamente l’ampio grado di
accoglienza che l’utenza ha espresso verso
le applicazioni di questi nuovi saperi ha
prodotto anche un fenomeno di attrazione,
e successivamente di reclutamento, di queste
applicazioni da parte di figure professionali
gia` esistenti e integrate, culturalmente,
nell’ambito del modello scientifico
(professioni sanitarie convenzionali).
Cio` premesso, per meglio comprendere
l’ambito in cui si va a collocare l’attivita`
del legislatore, che va a regolamentare le
applicazioni professionali derivate da que-
sto insieme di saperi, deve essere sottolineato
che la quasi totalita` dei modelli
culturali da cui provengono i nuovi saperi
e le loro applicazioni non prevede minimamente
una distinzione di competenza
tra atto terapeutico e atto preventivo,
bensı` considera in genere le attivita` di
prevenzione e mantenimento della salute
come atto terapeutico proprio, mentre l’intervento
sulla condizione patologica diviene
continuazione, con specifiche metodologie
e modalita` tecniche, delle stesse
logiche espresse dall’attivita` preventiva. Viceversa
il modello scientifico/sanitario distingue
chiaramente tra i due momenti
riservandosi il diritto-dovere di esclusiva
in merito alla terapia.
Le applicazioni tecniche di tipo terapeutico
provenienti dai nuovi saperi vengono
fisiologicamente acquisite dalle figure
professionali gia` istituzionalmente abilitate
alla terapia anche se, come detto, queste
tecniche nascono entro un complesso applicativo
che non prevede tale separazione.
Rispetto alla definizione della presente
proposta di legge, inerente a discipline che
costituiscono applicazione dei nuovi saperi,
e` importante sottolineare che questi
stessi non possono essere considerati prerogativa
di questa o quella professionalita` ,
ma che i saperi in quanto tali sono da
sempre patrimonio a cui hanno accesso sia
le figure professionali delle discipline olistiche
per la salute, sia le figure professionali
sanitarie. Esemplificando, non sara`
il sapere tradizionale cinese a definire la
professionalita` del medico agopuntore, ma
sara` il campo di attivita` della figura professionale
del medico agopuntore a definire
quale aspetto delle applicazioni della
medicina tradizionale cinese sara` di sua
pertinenza.
1.
Discipline olistiche per la salute.
Il termine « discipline », termine culturalmente
differente da quelli che definiscono
le professioni sanitarie, porta con se´
il senso di una attivita` auto-educativa connessa
alla pratica professionale, sottolineatura
che molto bene caratterizza e unifica i
postulati principali di tutto il settore. L’inserimento
dell’aggettivo « olistiche » a
fianco di discipline sottolinea ancora piu`
compiutamente l’approccio al concetto di
salute intesa come armonica sinergia tra le
funzioni vitali naturali dell’essere umano
considerato come « unico irripetibile » e
non somma di parti. Da ultimo, l’uso del
termine « salute », nel contesto attuale, non
apre possibili terreni di confusione con le
professioni sanitarie, in quanto fa riferimento
allo « stato di benessere, di tranquillita`
, integrita` individuale o collettiva » nell’accezione
piu` ampia del termine.
2.
Criteri di riconoscibilita` delle discipline
olistiche per la salute.
Nel testo che presentiamo ci si e` posti
tre fondamentali problemi attinenti alla
definizione professionale di operatori che,
pur non essendo sanitari, agiscono in un
campo, la salute, che necessita di definizioni
che siano percepite con chiarezza.
Questo, soprattutto, a fronte di una
vasta area disciplinare in cui l’incrociarsi
dei diversi saperi ed esperienze ha creato
settori di grande ricchezza propositiva, ma
a volte troppo indefiniti o indefinibili rispetto
a una parametrazione chiara:
a) il problema dell’identificazione dei
limiti di attivita` della figura professionale,
problema che alla fine si riassume principalmente
nell’ identificazione del punto
oltre il quale il lavoro di educazione,
prevenzione e mantenimento dello stato di
salute dell’utente si trasforma in intervento
terapeutico;
b) il problema della affidabilita` e della
coerenza della formazione, considerando
che l’operatore non medico, differentemente
dal medico o anche dallo psicologo,
non dispone di una « base » formativa omogenea
a monte (laurea di indirizzo generale),
pur se, come il medico o lo psicologo,
opera utilizzando talvolta metodiche anche
significativamente diverse pur all’interno
della stessa disciplina;
c) la definizione delle modalita` di
esercizio della professione, che ha raggiunto
un grado sufficiente di elaborazione
e un soddisfacente grado di coerenza in-
terna ad opera del lavoro svolto dalle
associazioni di categoria.
L’individuazione dei criteri indicati ha
creato una griglia interpretativa adatta a
chiarire quali discipline possano da subito
essere incluse nell’elenco proposto, lasciando
altre ad un successivo vaglio e
inclusione, laddove queste stesse trovassero
una definizione migliore.
Risulta evidente che la percentuale
della popolazione italiana che oggi usufruisce
o provvede a queste discipline e`
oramai rilevante (una recente ricerca del
Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro ha, per esempio, posto lo shiatsu al
quarto posto fra le professioni emergenti
in Italia, con circa 50.000 operatori diffusi
su tutto il territorio nazionale) e cio` impone
al legislatore di dare certezza sia
all’utente del suo diritto a ricevere prestazioni
professionalmente riconosciute e
certificate sia ai molti professionisti che,
allo stato, pure confortati dai loro clienti,
spesso si trovano a essere oggetto di confusi
messaggi istituzionali, alcune volte tesi
a un loro riconoscimento e altre volte
all’interdizione della loro professione.
Un punto di forza di molte di queste
discipline e` sicuramente il lodevole lavoro
svolto dalle associazioni di categoria che,
in assenza di una normativa, hanno svolto
un ruolo realmente supplente contribuendo
a formare una mentalita` , tra i
professionisti e tra gli istituti di formazione,
sempre piu` all’altezza del rapporto
con i clienti. Deontologia professionale,
curricula formativi, regime di garanzia
assicurativa, uniformita` dei setting lavorativi,
formazione permanente, sono elementi
costitutivi della professione a fianco
dello specifico disciplinare, andando a
rappresentare un comparto di lavoratori
che gia` autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi.
Pure nella loro diversita` e notevole
eterogeneita` , queste discipline si riconoscono
in alcuni princı`pi base che le accomunano
e ne sono tratto distintivo, di cui
in particolare:
1) l’approccio globale alla persona e
alla sua condizione;
2) il miglioramento della qualita` della
vita;
3) la stimolazione delle risorse naturali
della persona;
4) l’educazione a stili di vita salubri
e rispettosi dell’ambiente.
In questo quadro comune si innestano
le peculiarita` tipiche di ogni disciplina,
ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche,
strumenti e dinamiche originali e
coerenti con il modello culturale, o i
modelli culturali, da cui hanno preso origine.
Alcune di queste discipline si caratterizzano
principalmente come « arti manuali
», altre privilegiano un approccio
basato su conoscenze teoriche e su una
funzione di « consulenza », altre ancora
uniscono i due aspetti.
Appare pertanto evidente l’importanza
di una legge che regolamenti questo settore,
consentendo di garantire la qualita`
del servizio e la serieta` e l’adeguatezza dei
curricula formativi degli operatori a tutela
dell’utenza.
La presente proposta di legge, che sottoponiamo
alla vostra attenzione, si compone
di sei articoli:
l’articolo 1 definisce il concetto di
discipline olistiche per la salute (DOS) e le
caratteristiche dell’operatore di DOS;
l’articolo 2 istituisce l’elenco nazionale
delle DOS;
l’articolo 3 istituisce la Commissione
nazionale per le DOS, ne definisce i compiti
e la composizione;
l’articolo 4 fissa i criteri per la formazione
dell’operatore di DOS;
l’articolo 5 reca norme sul rilascio
del diploma di operatore di DOS e sull’istituzione
del Registro nazionale degli
operatori di DOS;
l’articolo 6, infine, prevede, come
norma transitoria, il riconoscimento di
titoli pregressi a professionisti in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge nonche´
delle eventuali iniziative di formazione in
corso alla data di entrata in vigore della
legge.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1709
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Definizione delle discipline olistiche per la
salute e istituzione della figura professionale
di operatore).
1.
Sono definite discipline olistiche per
la salute (DOS) quelle discipline che operano
allo scopo di sostenere, mantenere e
migliorare lo stato di salute della persona,
attraverso specifiche metodiche volte a
stimolare e a rinforzare in modo non
invasivo le risorse naturali del soggetto
utente. Le DOS non si prefiggono la cura
di specifiche patologie e non sono riconducibili
alle attivita` di cura e di riabilitazione
fisica e psichica erogate dai servizi
sanitari.
2. E`
istituita la figura professionale di
operatore di DOS, il cui profilo e` basato su:
a) l’approccio olistico alla persona e
alla sua condizione;
b) la promozione della salute e il
miglioramento della qualita` della vita,
conseguibili mediante la stimolazione delle
risorse naturali della persona secondo le
metodiche specifiche di ogni disciplina;
c) l’educazione a stili di vita salubri e
rispettosi dell’ambiente;
d) la non interferenza nel rapporto
tra medici e pazienti e l’astensione dal
ricorso alla prescrizione di farmaci di
qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio
ambito di competenza.
ART. 2.
(Istituzione dell’elenco nazionale
delle DOS).
1. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della salute, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e` istituito l’elenco
nazionale delle DOS, comprendente le seguenti
discipline: shiatsu, naturopatia, reflessologia
plantare, prano-pratica, craniosacrale,
yoga, tai ji, qi gong, counseling
olistico, kinesiologia, reiki, watsu e floripratica.
2. La Commissione di cui all’articolo 3,
entro dodici mesi dalla sua istituzione,
determina i profili e gli ambiti di competenza
delle figure professionali degli operatori
delle discipline di cui al comma 1,
sentito il parere delle rispettive associazioni
nazionali di cui all’articolo 3, comma
3, lettera e).
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro
della salute, su proposta della Commissione
di cui all’articolo 3, con proprio
decreto, provvede all’aggiornamento annuale
dell’elenco nazionale delle DOS ai
fini dell’iscrizione nel medesimo elenco di
altre DOS.
ART. 3.
(Commissione nazionale per le DOS).
1. E`
istituita presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Commissione nazionale
per le DOS, di seguito denominata « Commissione
».
2. La Commissione svolge i seguenti
compiti:
a) definisce gli ambiti operativi e i
profili professionali relativi alle singole
discipline;
b) definisce gli iter formativi delle
singole discipline e, in particolare, i criteri
generali per l’adozione degli ordinamenti
didattici dei corsi di formazione, i criteri
e i gradi della formazione e i contenuti dei
corsi di formazione;
c) di intesa con le associazioni nazionali
di cui al comma 3, lettera e),
definisce i metodi per il controllo della
correttezza dell’attivita` professionale,
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1709
XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
adottando a tale fine un apposito regolamento;
d) di intesa con le associazioni nazionali
di cui al comma 3, lettera e),
stabilisce le modalita` e i criteri per l’aggiornamento
formativo degli operatori di
DOS;
e) stabilisce le disposizioni per la
tenuta di un registro dei docenti, nonche´
i requisiti per l’accreditamento e la formazione
dei docenti e dei responsabili
didattici presso gli enti di formazione;
f) definisce i requisiti per l’accreditamento
degli istituti di formazione pubblici
e privati di cui all’articolo 4, previo
parere delle associazioni nazionali di cui
al comma 3, lettera e), del presente articolo;
g) definisce i criteri e le modalita` per
il riconoscimento dei titoli acquisiti in
Italia e all’estero precedentemente e nei
tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge;
h) determina i criteri di riconoscimento
degli attuali operatori di DOS e
delle iniziative formative in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge;
i) esprime al Ministero dell’universita`
e della ricerca parere obbligatorio per
l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti
all’estero ai fini dell’esercizio della professione
di operatore di DOS;
l) effettua ogni anno attivita` di monitoraggio
delle DOS, valutando la validita`
delle discipline emergenti ai fini del loro
riconoscimento e del conseguente inserimento
nell’elenco nazionale di cui all’articolo
2;
m) promuove, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
ragioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, l’adozione di criteri atti a
favorire la formazione e lo svolgimento
della professione di operatore di DOS nelle
singole regioni;
n) promuove e vigila sulla corretta
divulgazione delle DOS, stabilendo, altresı`,
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1709
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i criteri per garantire una corretta pubblicita`
delle medesime discipline.
3. La Commissione e` composta dai
seguenti membri, nominati con decreto del
Ministro dell’universita` e della ricerca, di
intesa con il Ministro della salute:
a) un rappresentante del Ministero
dell’universita` e della ricerca, con funzioni
di presidente;
b) un rappresentante del Ministero
della salute;
c) un rappresentante delle regioni
designato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentate designato dal
Tribunale per i diritti del malato;
e) tre rappresentanti espressi dalle
associazioni degli operatori di DOS di
rilevanza nazionale, presenti in almeno
cinque regioni e aventi almeno quattro
anni di attivita` , dotate di rappresentativita` ,
di democrazia interna, nonche´ di un codice
di deontologia professionale a garanzia
della qualita` e della correttezza professionali
dei propri iscritti nei confronti
dell’utente;
f) un rappresentante designato dagli
organismi di rappresentanza dei consumatori
e degli utenti;
g) tre rappresentanti espressi dagli
enti di formazione o dalle associazioni di
enti di formazione in DOS di rilevanza
nazionale, presenti in almeno cinque regioni
e aventi almeno quattro anni di
attivita` , dotati di rappresentativita` , di democrazia
interna, nonche´ di un codice di
deontologia professionale a garanzia della
qualita` e della correttezza professionali
dei propri iscritti nei confronti dell’utente.
4. La Commissione e` rinnovata ogni tre
anni e la sua attivita` e` disciplinata da un
regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa.
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1709
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5. Le spese di funzionamento della
Commissione sono poste a carico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. E`
istituito un tavolo di consultazione
a cui partecipa un rappresentante di ciascuna
associazione degli operatori di DOS
e un rappresentante di ciascun ente di
formazione o associazione di enti di formazione
di rilevanza nazionale di cui al
comma 3, lettere e) e g).
ART. 4.
(Formazione).
1. La formazione dell’operatore di DOS
e` di competenza degli enti pubblici e
privati accreditati ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell’accreditamento di cui al
comma 1, gli enti pubblici e privati di
formazione devono comprovare almeno
tre anni di attivita` di formazione nel
settore e nella disciplina di riferimento,
devono disporre di un corpo docente in
possesso dei requisiti stabiliti dalla Commissione
ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lettera e), e devono altresı` possedere i
requisiti definiti, ai sensi del medesimo
articolo 3, comma 2, lettera f), dalla Commissione.
3. Gli iter formativi delle singole discipline
sono stabiliti dalla Commissione,
tenuto conto delle indicazioni espresse
dalle associazioni nazionali di cui all’articolo
3, comma 2, lettera e).
4. I corsi di formazione per operatore
di DOS hanno una durata minima triennale
e il monte ore comprende un tirocinio
o stage pratico pari ad almeno il 30
per cento della formazione. L’accesso ai
corsi e` vincolato al possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di
titoli equipollenti.
5. I corsi di formazione per operatore
di DOS possono essere cofinanziati dalle
regioni che annualmente determinano i
relativi criteri e i modi di finanziamento,
anche accedendo a progetti di formazione
professionale previsti e cofinanziati dall’Unione
europea.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1709
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ART. 5.
(Diploma di operatore di DOS e istituzione
del Registro nazionale).
1. Al termine dell’iter formativo svolto
presso gli enti accreditati ai sensi dell’articolo
4 e previo superamento del relativo
esame finale, agli allievi e` rilasciato il
diploma di operatore di DOS, che consente
l’iscrizione presso il Registro nazionale di
cui al comma 3 e abilita all’esercizio della
professione.
2. L’esame finale di cui al comma 1 e`
sostenuto da ogni allievo davanti ad una
apposita commissione, la cui composizione
e` definita, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore dalla presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della salute.
3. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e` istituito il Registro
nazionale degli operatori di DOS, alla cui
tenuta e costante aggiornamento provvede
lo stesso Ministero.
4. Il Registro nazionale di cui al comma
3 e` suddiviso in elenchi per le singole
discipline riconosciute.
5. L’operatore di DOS puo` esercitare la
propria attivita` professionale in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma.
ART. 6.
(Norme transitorie).
1. La qualifica professionale di operatore
di DOS e` riconosciuta ai soggetti che
sono iscritti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, alle associazioni delle
discipline determinate ai sensi dell’articolo
2, comma 1, fatto salvo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo.
2. I soggetti in possesso dei titoli previsti
dalla presente legge e non iscritti alle
associazioni di cui al comma 1 possono
comunque presentare apposita richiesta al
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ai fini del riconoscimento della
qualifica professionale di operatore di
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1709
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DOS. Il riconoscimento e` effettuato con
provvedimento dello stesso Ministro, previo
parere vincolante della Commissione.
3. Le iniziative formative in DOS gia` in
corso alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguate entro
tre anni dalla medesima data alle
disposizioni di cui alla stessa legge.
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1709
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